RUBRICA CYBERBULLISMO

Cyberbullismo in Tribunale: cosa dice il Giudice?

Il cyberbullismo dal punto di vista giuridico

Nel nostro ordinamento non è presente il reato di cyberbullismo in senso stretto. Manca la fattispecie di reato specifica. 

La legge punisce, invece, le singole condotte devianti che l’autore di cyberbullismo può attuare e che assumono rilevanza penale:

  1. Ingiuria e diffamazione online (artt.594 e 595 c.p.)
     
  2. Sostituzione di persona, ad esempio, creando un profilo falso (art.494 c.p.)
     
  3. Accesso abusivo a sistema informatico e violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza. Quando, ad esempio, si ottiene la password di qualcuno e la si utilizza per entrare nella sua email o nel suo profilo apportando modifiche ( artt.615 ter e 616 c.p.)
     
  4. Pornografia minorile. Quando si pubblica online o si inviano foto/video che ritraggono minori coinvolti in atti sessuali (art.600ter c.p.)
     
  5. Detenzione di materiale pedopornografico (art.600quater c.p.)
     
  6. Interferenze illecite nella vita privata. Quando si scattano e pubblicano online foto senza il permesso del soggetto (art.615bis c.p.)
     
  7. Minaccia e atti persecutori attraverso i social, la mail, lo smartphone (artt.612 e 612bis c.p.).

Rivolgendosi al Tribunale Civile la vittima può chiedere un risarcimento per:

  1. Danno morale associato a sofferenze fisiche e morali
  2. Danno biologico riguardante la compromissione della salute fisica e psichica
  3. Danno esistenziale associato alla compromissione della qualità della vita, delle relazioni, della reputazione etc.

Imputabilità dei minori e responsabilità degli adulti

Un minore che ha compiuto 14 anni ma non ancora 18, se ritenuto capace di intendere e di volere, dovrà rispondere dei propri comportamenti dinanzi al Giudice presso il Tribunale per i minorenni.

I genitori non sono esclusi.

La Culpa in Educando e in Vigilando dei genitori si riferisce, infatti, alla loro responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli.

Cosa significa? 

Per la legge, i genitori non hanno educato e vigilato adeguatamente il figlio, autore di reato, in funzione della sua età.
Dovranno provare il contrario in Tribunale (art.2048 c.c.). 

La Culpa in Vigilando riguarda anche la scuola.
La presunzione di colpa della scuola può essere superata dimostrando di aver attuato misure preventive per evitare che insorgessero tali problematiche.

È in fase di approvazione la nuova proposta di legge per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo.

Dott.ssa Michela Serina

Per approfondire: commissariatodips.it ; savethechildren.it

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